L’argomento IVA sembra creare abbastanza confusione quando si parla di edilizia. Infatti, quando andiamo a fare la spesa al supermercato, oppure quando compriamo un nuovo telefono, non ci poniamo dubbi sull’applicazione dell’IVA poiché tale imposta funziona per tutti allo stesso modo, senza distinzione. Una diversa situazione potrebbe invece verificarsi acquistando prodotti come sanitari, infissi ecc. Può capitare infatti che, allo stesso bene (significativo) vengano applicate aliquote IVA differenti, generando dubbi nei consumatori.
Stesso prodotto, aliquote diverse
In Italia sono presenti tre aliquote IVA, una ordinaria al 22%, e due ridotte al 10% ed al 4%. In linea generale possiamo dire che l’IVA ridotta è stata introdotta per agevolare gli acquisti di una determinata tipologia di beni da parte dei consumatori. In alcuni casi, come nel settore edile, la normativa precisa anche quali requisiti deve possedere il consumatore per accedere ad una delle due aliquote agevolate.
Piccola distinzione: Beni finiti e materie prime
Sono identificati come beni finiti (o beni significativi), quelli citati nella circolare n° 14/330342 del 17/04/1981. Sostanzialmente sono quei beni che, anche dopo la loro posa in opera, conservano la cognizione di “individualità”. Ricadono in questa classificazione: apparecchi idrosanitari (in porcellana), filtri, flessibili, infissi, piatti doccia, scaldabagni, tubazioni ecc.
Viceversa, sono identificati come materie prime e semilavorati, quelli che, messi in opera, non mantengono la cognizione di individualità. Rientrano in questo insieme: i leganti, il calcestruzzo, i collanti, i battiscopa, le idropitture, i laterizi, le coibentazioni, gli inerti, i pavimenti ecc.
IVA al 4%
Viene applicata per l’acquisto di beni finiti e prestazioni di servizio inerenti la costruzione della prima casa o per il suo ampliamento (nonché per l’acquisto di una casa già realizzata). A titolo di esempio si applica questa aliquota al committente nei confronti di una ditta per l’esecuzione delle opere murarie, per la realizzazione degli impianti tecnici (idrico, elettrico, termico ecc), ma anche per l’acquisto diretto, effettuato dal proprietario, dei beni finiti (sanitari, infissi, interruttori ecc). Non rientrano in questa aliquota, oltre le spese professionali, le materie prime ed i semilavorati, come i pavimenti, rivestimenti, collanti, che ricadono tutti nell’aliquota ordinaria al 22%
Quali requisiti per l’IVA agevolata al 4%?
L’acquirente non deve essere titolare esclusivo (o in comunione dei beni) dei diritti di proprietà di altra abitazione nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare o da realizzare.
L’immobile da acquistare/realizzare deve inoltre essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza (oppure dove si trasferirà entro 18 mesi).
L’immobile deve essere a destinazione urbanistica residenziale e non deve essere considerata di lusso, perciò sono esclusi gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli).
IVA al 10%
Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’IVA al 10% viene applicata per le prestazioni di servizio (dalla ditta esecutrice per acquisto e posa in opera, come da contratto d’appalto). E’ applicata inoltre ai beni significativi (cioè porte, serramenti, caldaie, sanitari, rubinetteria ecc) acquistati dall’impresa esecutrice (e non direttamente dal proprietario), sino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. Ciò equivale a dire che l’IVA al 10% per i beni significativi si applica sino ad un valore pari a quello della manodopera mentre la restante parte sarà al 22%. Facciamo un esempio:
- Costo serramenti (bene significativo): 10’000 €
- Costo montaggio (manodopera): 4’000 €
- Totale imponibile: 14’000 €
Sostanzialmente, l’IVA al 10% si applicherà ad un valore uguale al doppio della manodopera, cioè 8’000€, mentre per i restanti 6’000€, l’IVA sarà al 22%.
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio, quindi restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo, è sempre prevista l’applicazione dell’iva al 10%, sia per le prestazioni di servizio sia per l’acquisto dei beni, compresi quelli finiti (come porte e serramenti), ad esclusione delle materie prime e semilavorati. In questo caso l’iva agevolata per l’acquisto di beni finiti è applicabile anche quando l’acquisto viene fatto dal committente.
Adempimenti per accedere alle agevolazioni
Per poter usufruire dell’IVA agevolata al 4% o al 10%, occorre dimostrare al venditore (rivendita di sanitari, di infissi ecc) di avere i requisiti previsti per ogni aliquota. In primo luogo occorre mostrare che sia stata preventivamente depositata al SUAPE la relativa comunicazione o pratica edilizia per l’esecuzione delle opere, rispettivamente di opere interne, manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento conservativo, nel caso di IVA al 10%, permesso di costruire (costruzione, ultimazione o ampliamento) nel caso di IVA al 4%. In quest’ultima casistica occorre inoltre dichiarare che l’immobile non sia di lusso e che sia identificata come “prima casa”.
A tale scopo il venditore dovrebbe fornirvi un modulo guidato da compilare e firmare, dove sono riportate sostanzialmente i vostri dati, gli estremi della pratica edilizia (codice univoco SUAPE) nonché le dichiarazioni su descritte.
Per maggiori informazioni vi rimando a questa esaustiva guida sul sito Biblus-net
Vademecum IVA edilizia